Gestire correttamente un parco di carrelli elevatori non significa soltanto mantenere i mezzi in efficienza operativa. Significa anche — e soprattutto — rispettare un quadro normativo preciso, articolato e in continua evoluzione. La normativa carrelli elevatori ha subito un aggiornamento significativo nel 2025 con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile, che ha ridefinito i requisiti formativi per gli operatori, introducendo nuove modalità di verifica e maggiori obblighi di addestramento pratico. Conoscere questi obblighi in dettaglio non è solo una questione di conformità: è la base per proteggere i lavoratori, evitare sanzioni e garantire la continuità operativa dell’azienda.

Il riferimento normativo fondamentale per l’utilizzo dei carrelli elevatori in Italia è il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. I carrelli elevatori sono attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 81/2008 e macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, e devono rispettare i requisiti dell’Allegato V del Testo Unico. Climanet Italia
Gli articoli chiave del decreto per chi utilizza e gestisce carrelli elevatori sono principalmente tre.
L’art. 71 stabilisce che il datore di lavoro deve garantire che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, con obbligo di registrazione di ogni intervento.
L’art. 73 impone che i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione e un addestramento adeguati e specifici.
L’art. 18 definisce gli obblighi generali del datore di lavoro e del dirigente in materia di sicurezza, incluso l’obbligo di assicurare che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano alle zone che li espongono a rischi specifici.
I contenuti, le modalità di erogazione e la periodicità degli aggiornamenti della formazione per carrellisti sono stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha aggiornato e armonizzato la disciplina precedente in materia di formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro. Cosmogas
Le novità più rilevanti rispetto all’accordo precedente del 2012 riguardano tre aree principali. In primo luogo, la struttura dei corsi di abilitazione: la formazione dei conducenti di carrelli elevatori semoventi è ora articolata in 12 ore per i carrelli industriali semoventi, suddivise in un modulo teorico di 8 ore e un modulo pratico di 4 ore.
Chi intende ottenere l’abilitazione per tutte le tipologie di carrelli deve invece seguire un percorso di 16 ore, con 8 ore teoriche e 8 ore pratiche. Cosmogas In secondo luogo, il nuovo Accordo ha posto un accento ancora maggiore sulla qualità dell’addestramento pratico, specificando la necessità di testare diverse situazioni di carico e manovra, e ha introdotto la raccomandazione di includere nei corsi moduli informativi sui nuovi sistemi di sicurezza attivi, come sensori anti-collisione e limitatori di velocità. Wekiwi
In terzo luogo, l’aggiornamento quinquennale obbligatorio: chi è già in possesso dell’abilitazione deve effettuare il corso di aggiornamento in conformità al punto 6 della Parte III dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con un corso della durata di 4 ore focalizzato sulla parte pratica. Climaway
La normativa carrelli elevatori attribuisce al datore di lavoro una serie di responsabilità precise e non delegabili. Il primo obbligo è la formazione obbligatoria degli operatori: nessun lavoratore può essere incaricato della guida di un carrello elevatore senza aver conseguito la specifica abilitazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni 2025. Questo vale anche per il datore di lavoro stesso, qualora operi direttamente con il mezzo.
Il secondo obbligo riguarda la manutenzione documentata: la normativa impone che ogni intervento di manutenzione venga registrato accuratamente e reso disponibile in caso di controlli da parte degli enti preposti. Questa documentazione serve a dimostrare la conformità alle regole e proteggere l’azienda da sanzioni amministrative e penali. Enpal
Il terzo obbligo è la valutazione dei rischi specifica: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere una sezione dedicata all’utilizzo dei carrelli elevatori, con l’analisi dei percorsi interni, delle interazioni con i pedoni, delle caratteristiche dei carichi movimentati e delle misure preventive adottate. Infine, il datore di lavoro che noleggia carrelli elevatori senza conducente deve rispettare quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 81/08, attestando il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza del mezzo al momento della consegna e acquisendo la dichiarazione dei lavoratori incaricati del suo utilizzo.
Uno degli aspetti più discussi della normativa carrelli elevatori riguarda le verifiche periodiche.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 5 marzo 2013 ha chiarito che il carrello elevatore industriale semovente con forche non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg indicato nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, a condizione che sul carrello non venga montato un accessorio per sollevamento di carichi sospesi. Enpal
Questo significa che le verifiche periodiche non richiedono il coinvolgimento di organismi ufficiali come ASL, ARPA o INAIL, ma devono rispondere alle indicazioni dei fabbricanti o, in assenza di queste, alle norme tecniche di riferimento.
In termini pratici, ogni carrello deve essere sottoposto a controlli periodici ogni 3 mesi per verificare che sia sicuro e funzionante, e tutti gli interventi di manutenzione devono essere tracciati, con documentazione disponibile in caso di controlli. Abbassalebollette
Gli operatori, inoltre, sono tenuti a eseguire un’ispezione visiva prima di ogni turno, verificando lo stato delle forche, delle ruote, dell’impianto di sollevamento e dei dispositivi di sicurezza.
Ignorare gli obblighi imposti dalla normativa carrelli elevatori espone l’azienda a conseguenze severe su due fronti distinti: quello penale e quello amministrativo.
Il datore di lavoro che non fornisce la formazione obbligatoria rischia sanzioni penali con arresto da 3 a 6 mesi o ammende molto salate da circa 2.500 a oltre 6.000 euro. Wekiwi
A queste sanzioni dirette si aggiungono conseguenze indirette altrettanto rilevanti. In caso di infortunio occorso a un operatore non abilitato o che utilizza un mezzo privo di manutenzione documentata, la posizione del datore di lavoro in sede penale risulta gravemente aggravata.
La mancanza di documentazione sugli interventi di manutenzione può inoltre determinare il sequestro del mezzo da parte degli organi ispettivi e la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione della situazione.
Trattare la conformità normativa come un costo evitabile è, in realtà, il modo più sicuro per incorrere in costi molto più elevati.
Il quadro normativo sui carrelli elevatori è destinato a evolvere ulteriormente nei prossimi anni. Il Regolamento UE 2023/1230 del Parlamento europeo, pubblicato il 29 giugno 2023, abroga la Direttiva Macchine 2006/42/CE ed entrerà in applicazione dal 20 gennaio 2027. Climanet Italia Questo nuovo regolamento introduce requisiti più stringenti in materia di sicurezza delle macchine, con particolare attenzione ai sistemi di sicurezza attivi, alla cybersecurity dei componenti elettronici e alla documentazione tecnica obbligatoria.
Per le aziende che gestiscono flotte di carrelli elevatori, il 2027 rappresenta una scadenza da tenere in considerazione già oggi: i mezzi acquistati o noleggiati dopo quella data dovranno essere conformi ai nuovi requisiti del Regolamento Macchine. Chi sta pianificando investimenti in nuovi carrelli nei prossimi anni farà bene a valutare questa variabile nella scelta dei modelli, privilegiando mezzi già predisposti per i nuovi standard di sicurezza attiva.

La normativa carrelli elevatori non è un insieme statico di regole da rispettare una volta e dimenticare.
È un quadro in continua evoluzione — aggiornato nel 2025 con il nuovo Accordo Stato-Regioni e destinato a cambiare ulteriormente nel 2027 con il Regolamento Macchine UE — che richiede un monitoraggio costante da parte di chi gestisce questi mezzi in azienda.
Rispettare gli obblighi di formazione, manutenzione documentata e valutazione dei rischi non è solo una questione di conformità: è la misura più concreta per proteggere i lavoratori, evitare sanzioni e garantire la continuità operativa del magazzino.
In un contesto normativo sempre più esigente, affidarsi a un partner specializzato — per la fornitura, la manutenzione e l’aggiornamento formativo degli operatori — è la scelta più efficiente per restare in regola senza distogliere risorse dal core business aziendale.
No, l’abilitazione conseguita in base all’Accordo Stato-Regioni del 2012 rimane valida. Tuttavia, chi è già abilitato è tenuto a effettuare il corso di aggiornamento quinquennale obbligatorio previsto dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025, della durata di 4 ore con focus sulla parte pratica. La mancata esecuzione dell’aggiornamento entro i termini previsti equivale, ai fini sanzionatori, all’assenza di abilitazione.
Sì. L’obbligo di abilitazione si applica a chiunque utilizzi il carrello elevatore, indipendentemente dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro che opera direttamente con il mezzo è soggetto agli stessi requisiti formativi previsti per i dipendenti dall’Accordo Stato-Regioni 2025. L’assenza di abilitazione espone l’azienda alle medesime sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per la mancata formazione dei lavoratori.
In caso di infortunio con un carrello noleggiato, la responsabilità si distribuisce tra il noleggiatore e il datore di lavoro utilizzatore. Il noleggiatore è tenuto a consegnare un mezzo in buono stato di manutenzione e con documentazione tecnica completa. Il datore di lavoro utilizzatore è invece responsabile della corretta formazione degli operatori e del rispetto delle condizioni operative previste. La mancanza di documentazione da parte di uno dei due soggetti aggrava significativamente la posizione in sede penale.
No, salvo il caso in cui sul carrello venga montato un accessorio per il sollevamento di carichi sospesi. In quel caso il mezzo rientra nel regime degli apparecchi di sollevamento dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, con obbligo di verifica periodica da parte di INAIL o di organismi abilitati. Per i carrelli elevatori standard, le verifiche periodiche seguono le indicazioni del fabbricante e devono essere documentate internamente, con cadenza minima trimestrale.